Attribuzioni

Art. 2 L.R. 16/1990 – Attribuzioni

  1. La Commissione, in ordine alle finalità di cui al precedente art. 1 e per il perseguimento delle stesse:

  • a) verifica e valuta, in modo continuativo e sistematico, lo stato di attuazione nella Regione Puglia della legislazione statale e regionale riferita alla condizione femminile in materia di lavoro e vigila, in particolare, sull'applicazione effettiva delle norme di parità in materia di lavoro;
  • b) esprime pareri al Consiglio e alla Giunta regionale su provvedimenti legislativi e amministrativi che abbiano rilevanza diretta o indiretta con la condizione femminile in materia di lavoro, nelle diverse fasi di svolgimento del procedimento di approvazione;
  • c) propone le eventuali e opportune modifiche alla disciplina regionale al fine di conformarla all'obiettivo dell'uguaglianza sostanziale tra i sessi in materia di formazione e lavoro;
  • d) opera per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente:
  • promuovendo tentativi di conciliazione fra le parti;
  • proponendo nelle sedi competenti la soluzione delle controversie;
  • fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati e/ o alle loro organizzazioni;
  • promuovendo eventuale assistenza legale gratuita nel rispetto dell'autonomia di scelta del difensore da parte del soggetto discriminato, in relazione alla difesa dei diritti in materia di lavoro, subordinandola alla condizione che i soggetti interessati siano percettori di reddito individuale non superiore al triplo della pensione sociale o che facciano parte del nucleo familiare il cui reddito complessivo non raggiunga l'importo della pensione sociale moltiplicato per i membri del nucleo familiare;
  • e) raccoglie elementi e adotta iniziative finalizzate a diffondere le informazioni riguardanti la condizione femminile in materia di lavoro, assicurando un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione;
  • f) svolge e promuove indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile in materia di lavoro nell'ambito regionale, anche al fine di individuare le forme di discriminazione diretta e indiretta;
  • g) promuove progetti e interventi intesi:
  • ad incrementare la valorizzazione professionale delle donne già occupate ad espandere l'accesso delle donne al lavoro;
  • a sollecitare programmi di orientamento e di formazione professionale in grado di determinare condizioni di effettiva pari opportunità;
  • h) promuove e sostiene l'adozione di azioni positive definite con specifici programmi di intervento da aziende ed enti pubblici e privati, verificandone l'esecuzione;
  • i) esamina gli aspetti della condizione delle donne impiegate in lavori stagionali e precari e adotta iniziative conseguenti nei confronti degli enti competenti;
  • l) svolge un'azione di collegamento nell' ambito regionale fra organismi che operano nel campo della parità e delle pari opportunità, istituiti dagli Enti Locali, nonché' fra tutti gli organismi che perseguono analoghe finalità;
  • m) promuove un'adeguata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi competenti in materia di lavoro e di formazione professionale le cui nomine sono di competenza regionale.
  1. Le modalità di attuazione delle attribuzioni di cui al presente articolo saranno definite da apposito regolamento elaborato dalla Commissione.