Commissione Pari Opportunità - Glossario delle pari opportunità
A
ANALISI DI GENERE
Esame approfondito e sistematico delle differenze tra uomini e donne all'interno del proprio ruolo, focalizzando l'interesse nell'ambito del lavoro e nella società. L'analisi di genere contribuisce al miglioramento della condizione femminile, anche perché costituisce il riferimento principale per elaborare interventi correttivi nelle politiche del lavoro e per l'inserimento.
AZIONI POSITIVE
Insieme di misure legate all'operatività, che mirano a produrre effetti positivi, finalizzati ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione e prevenire situazioni e comportamenti che possano indurre scelte od atti discriminatori. Le azioni positive nascono come misure specifiche per minoranze o gruppi etnici. Nel caso delle azioni positive delle donne esse rappresentano un passaggio tra il momento dell'assistenzialismo o tutela del genere al protagonismo e alla positività degli interventi di parità. Con il sostegno della Comunità europea attraverso gli anni si sono visti notevoli miglioramenti, affiancati in molti paesi ad opportunità legislative. In Italia la legge 215/92 è definita "Azioni positive per l'imprenditoria femminile", a cui si unisce la legge 125/91.
B
BANCA DEL TEMPO
Organizzazione fra persone che si scambiano servizi, conoscenze, lavoro senza retribuzione alcuna, ma vicendevolmente contribuendo secondo le necessità richieste. Come in una "banca" viene aperto un conto corrente dove si cumulano ore. Lo scambio di servizi genera un flusso di ore di assistenza a persone anziane, malati, invalidi, oppure collaborazioni in famiglia, babysitter ecc. La legge n° 53, art 27, definisce lo svolgimento di questo sistema di scambio.
BARRIERE INVISIBILI
Mentalità, atteggiamenti, ruoli che appartengono al passato e che ostacolano o rallentano l'effettiva partecipazione delle donne nella società ostacolandone la crescita della piena consapevolezza di sé e delle proprie scelte.
BUONE PRASSI
Con questo termine si fa riferimento ad azioni e sperimentazioni che contribuiscono al cambiamento di mentalità nei confronti della parità in tutti i settori e nelle politiche, promovendo strategie per lo sviluppo e migliorando la comunicazione dei principi delle P.O. Nelle politiche della Comunità Europea sono definite attività di promozione transnazionale, che contribuiscono all'attuazione dei programmi e sono parte integrante dei monitoraggi.
C
CONCILIAZIONE E POLITICHE DI CONCILIAZIONE DI VITA LAVORATIVA E FAMILIARE
Si riferiscono ad una serie di azioni volte a migliorare l'organizzazione lavorativa o la qualità della vita in quei contesti in cui la donna e l'uomo svolgono attività professionali e di cura; in particolare cercano di creare presupposti e soluzioni normative o pratiche per soddisfare e venire incontro alle esigenze di vita familiare (es. assistenza agli anziani, bambini ecc.) che possono diventare concreti ostacoli.
CONGEDO DI MATERNITÀ
Congedo a cui una donna ha diritto per un periodo continuato prima e/o dopo il parto secondo quanto sancito dalla legislazione nazionale e della prassi (Direttiva del Consiglio 92/85/CEE del 19 ottobre 1992, GIUCE L 348, 38.11.1992).
CONGEDO DI PATERNITÀ |
Periodo fisso di tempo di congedo di cui il padre può usufruire al momento della nascita o quantità fisse di tempo usufruibili per responsabilità di cura in ogni momento o periodo dell'anno. |
CONGEDO PARENTALE |
Diritto individuale di tutti i lavoratori al congedo, di principio non trasferibile, a seguire della nascita o adozione di un figlio, per consentire loro di prendersene cura (Direttiva del Consiglio 96/34/CE del 3 Giugno 1996, GIUCE L 145, 19.6.1996) |
CONGEDI PER MOTIVI FAMILIARI
Diritto al congedo nel caso in cui necessita la presenza personale in situazioni particolari di bisogno in famiglia (responsabilità di seguire disabili, anziani, bambini in difficoltà). Diritto tutelato dalla legge.
D
DESEGREGRAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO
Politiche mirate a eliminare la concentrazione esclusiva sia di donne che di uomini in particolari settori e inquadramenti del mercato del lavoro.
DIFFERENZIALE RETRIBUTIVO TRA I SESSI |
Il divario esistente tra le retribuzioni di donne e uomini a causa della differenza di occupazione e della discriminazione in atto nei confronti del sesso femminile. |
DIGNITÀ SUL LAVORO |
Il diritto al rispetto e, in particolare, la libertà da molestie sessuali o di altra natura sul luogo di lavoro (Risoluzione del consiglio 90/C 157/02 del 29 Maggio 1990, GUCE C 157, 27.6.1990). |
DISCRIMINAZIONE DIRETTA
Quando viene applicato un trattamento discriminante a causa del genere sessuale di una persona. Può essere un atto che comporta effetti pregiudizievoli. Spesso nei confronti delle donne si considera discriminazione la violenza psicologica nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro, ma anche una retribuzione più bassa per la stessa mansione, o altri ostacoli reali alla progressione di carriera.
DISCRIMINAZIONI INDIRETTE
Sono riconosciuti e punibili, comportamenti o regolamenti, in apparenza neutrali, che danneggiano un sesso rispetto all'altro, per esempio quando alla lavoratrice vengono richiesti in sede di colloquio di lavoro requisiti non necessari per il lavoro da svolgere e che privilegiano l'assunzione dell'altro sesso.
DISPARITÀ DI GENERE |
Divario tra donne e uomini per quello che riguarda partecipazione, accesso alle risorse, diritti, remunerazione o benefici. |
DIVERSITÀ |
Il sistema di valori, atteggiamenti, orizzonti culturali, credenze, appartenenze etniche, orientamenti sessuali, capacità, conoscenze e esperienze degli individui all'interno di un determinato gruppo. |
E
EGUAGLIANZA
Il principio di eguaglianza di diritti e di trattamento per donne e uomini (anche definita eguaglianza di genere).
EGUAGLIANZA DI GENERE |
Trattamento equo in base al genere, inteso come eguaglianza di trattamento o trattamento differente ma equivalente in termini di diritti, benefici, obblighi e opportunità. |
EGUAGLIANZA TRA I SESSI
Donne e uomini sono liberi di sviluppare le proprie capacità personali e determinare le proprie scelte di vita senza limitazioni dovute a ruoli di genere. Comportamenti, aspirazioni e esigenze di donne e uomini sono considerati, valutati e favoriti in modo egualitario.
EMPOWERMENT
Il termine si lega alla potenzialità femminile di realizzarsi, di valorizzarsi, di rafforzare la propria identità e prendere decisioni, integrandosi con le sue scelte e il suo dinamismo al miglioramento dei processi sociali ed allo sviluppo, ad un armonico ed equilibrato proporsi nei ruoli decisionali.
F
FAMILY FRIENDLY
Politiche e misure che si propongono di favorire la conciliazione tra responsabilità professionali e familiari.
G
GENDER GAP |
Nella classificazione dell'universo femminile e dell'universo maschile, si operano le classificazioni necessarie. Anche all'interno di queste classificazioni, può accadere che le stesse metodologie applicate alle donne e agli uomini seguano percorsi diversi. Questa differenza di procedimento si definisce Gender Gap. |
GENERE
Sistema di relazioni tra i sessi che determina ruoli differenti nel sociale, nei rapporti economici, nella distribuzione delle risorse, nelle scelte politiche e decisionali. Le caratteristiche di genere, pur conservando alcuni tratti costanti, si modificano con il modificarsi dei ruoli attraverso il tempo, le diverse culture, i cambiamenti politici e di pensiero.
GENERE / VERIFICA DELL'INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE
Analisi e valutazione dei programmi, delle politiche e delle istituzioni riguardo lo stato di applicazione dei criteri legati al genere e alle pari opportunità.
I
INDICE DI DISSIMILARITÀ O DI SEGREGAZIONE |
L'esigenza di applicare l'indice di dissimilarità si verifica quando, all'interno di una struttura, una lavoratrice si trova a svolgere una qualifica inferiore alle sue capacità e potenzialità. l'indice di dissimilarità, quindi, misura la percentuale di donne che, per ottenere uguali condizioni, dovrebbero, paradossalmente, cambiare categoria e entrare a far parte del genere maschile. |
INDIVIDUALIZZAZIONE DEI DIRITTI |
Lo sviluppo di un sistema di tassazione e di sicurezza sociale attraverso il quale i diritti vengono riferiti direttamente al singolo individuo che ne risponde personalmente. |
INDIVIDUALIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO |
I singoli lavoratori e le singole lavoratrici possono scegliere, entro determinati parametri, un orario di lavoro personalizzato, a condizione che garantiscano una presenza per un determinato numero di ore al giorno, alla settimana, al mese o anche su base annuale. Questa misura consente alle persone di far fronte alle proprie esigenze di vita. |
L
LAVORO DI CURA
Termine ampio e significativo che racchiude sia l'attività pratica di "gestione" degli impegni familiari, che la cura, nel significato dell'affetto, propensione nei confronti delle persone con cui si condivide la vita. Relegato da tempo ad un ruolo secondario, è stato recentemente studiato e rivalutato come competenza specifica, con valore sociale e di responsabilità nei confronti del prossimo, anche in contesti lavorativi, occupazionali; competenza ricca di potenzialità e di requisiti che richiedono di essere ancor oggi rivalutati sia nell'ambito familiare, nella distribuzione delle responsabilità fra uomo e donna, sia nella società tutta.
M
MAINSTREAMING
Integrazione sistematica delle priorità ed esigenze femminili e maschili in tutte le politiche, nell'intento di promuovere la parità tra i sessi, tenendo conto del diverso impatto che donne e uomini hanno nel lavoro, valutando e monitorando gli effetti e le dinamiche (comunicazione della Commissione Europea, Com 96- 67).
MENTORING
Relazione "protetta" attraverso cui una persona, il mentore, sostiene e guida la carriera e lo sviluppo di un'altra, al di fuori della normale relazione superiore-subordinato. Il mentoring è sempre più usato per sostenere lo sviluppo personale e professionale delle donne.
MOLESTIA SESSUALE |
Condotta e atteggiamenti di natura sessuale nei riguardi di persone non consenzienti che possano offendere la dignità di donne e uomini, inclusa la condotta di superiori e colleghi sul luogo di lavoro (Risoluzione del Consiglio 90/C 157/02 del 29 Maggio 1990, GUCE C 157, 27.6.1990). |
O
ONERE DELLA PROVA |
Chi intraprende un'azione legale, per dimostrare di essere stata/stato vittima di una discriminazione, deve portare le prove della sua accusa. Nel campo della parità di trattamento tra donne e uomini, invece, una direttiva basata sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sposta l'onere della prova dell'accusa alla difesa. In pratica, è la persona accusata di azioni discriminanti a dover dimostrare di non aver trasgredito al principio (sentenza del 17 Ottobre 1989, Caso C 109/88 Danfoss [1989] REC 3199, paragrafo 16; Direttiva del Consiglio del 15 Dicembre 1997 sull'onere della prova nei casi di discriminazione basati sul sesso). |
P
PARI OPPORTUNITÀ PER DONNE E UOMINI
Assenza di barriera, basate sul sesso, alla partecipazione alla vita economica, politica e sociale.
PARITÀ DI RETRIBUZIONE PER LAVORO DI PARI VALORE
Stessa retribuzione senza discriminazione in base al sesso o allo stato civile per lavoro di pari valore, in relazione a tutti gli aspetti e condizioni salariali e retributivi (Art 114 dei Trattato di Amsterdam).
PARTECIPAZIONE EQUILIBRATA DI DONNE E UOMINI
Importante condizione perché si determini una effettiva parità, nella partecipazione e nella presenza di donne e uomini in maniera paritetica nelle posizioni decisionali, nelle rappresentanze politiche, nei luoghi di potere.
Q
QUOTA
Per quota s'intende la distribuzione di ruoli o posti destinati a determinati gruppi, al fine di correggere squilibri esistenti, solitamente in posizioni di responsabilità o nell'accesso a opportunità formative di lavoro.
R
RICONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE
Nuovi schemi di congedo familiare o parentale, di misure per la cura dei bambini per contribuire alla creazione di un ambiente organizzativo e lavorativo in grado di conciliare responsabilità familiari e professionali.
S
SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE
Maggior concentrazione di donne o uomini in determinate attività o livelli di responsabilità.
SEGREGAZIONE ORIZZONTALE
La segregazione orizzontale è la concentrazione di donne e di uomini in particolari settori e occupazioni.
SEGREGAZIONE VERTICALE
La segregazione verticale è la concentrazione di donne e di uomini in determinati livelli d'inquadramento, responsabilità o posizioni.
T
TELELAVORO
Possibilità innovativa per svolgere un'attività lavorativa in un posto diverso dal luogo di lavoro, in tempi non rigidi che possono essere di conseguenza organizzati, usufruendo delle nuove tecnologie, strumenti indispensabili, insieme all'utilizzo delle reti. Il mondo delle imprese e la struttura sociale recentemente hanno reso possibile sperimentazioni di telelavoro con buoni risultati.
TETTO DI VETRO O TETTO DI CRISTALLO
La barriera invisibile composta da strutture e organizzazioni a forte tradizione maschile, che impedisce alle donne l'accesso alle posizioni più elevate.
V
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DI GENERE |
L'esame delle proposte politiche per verificare la potenziale diversità di impatto su donne e uomini e, in caso di necessità, l'introduzione di elementi correttivi per neutralizzare possibili effetti discriminatori e promuovere l'eguaglianza di genere. |
VERIFICA IN BASE AL GENERE |
La verifica di ogni proposta politica per evitare l'emergere di qualsiasi effetto potenziale di discriminazione in base al genere e per promuovere l'eguaglianza di genere. |
VISPO
Griglia di valutazione impatto strategico Pari Opportunità. Strumento elaborato dal dipartimento per le Pari Opportunità per valutare l'impatto equitativo di genere nei programmi operativi, per migliorare la conoscenza delle problematiche femminili legate allo sviluppo locale e per orientare la progettualità e le attività secondo metodologie e approcci specifici. Fondamentale per l'analisi Vispo è l'approfondimento della situazione delle infrastrutture, della formazione, delle opportunità lavorative, del rispetto delle P.O nel mondo del lavoro e nelle istituzioni.