Regolamento

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DELLA REGIONE PUGLIA

 

ART. 1

Premessa

ln attuazione del comma 6 dell'art. 5 della Legge Regionale 30 aprile 1990 n. 16, il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna in materia di lavoro, da ora in poi chiamata CPO.

 

ART.2 

Istituzione e finalità

La CPO è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale, con decreto della Giunta regionale, ed è composta in ossequio alle indicazioni fornite dal testo dell'art. 4 della L. R. n. 16/1990 su richiamata.

La CPO ha sede presso gli Uffici della Regione Puglia.

La CPO è un organismo permanente consultivo e di proposta al Consiglio e alla Giunta Regionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realtà e le esperienze femminili della Regione e le donne elette nelle Istituzioni.La CPO, in autonomia, consulta e intrattiene rapporti collaborativi con altre Istituzioni pubbliche e/o private, anche per il raggiungimento di finalità istituzionali e problematiche affini nell'ambito della sua funzione.

La CPO opera ponendo in essere tutte le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi posti dalla su citata L.R. n. 16/1990.

 

ART. 3

Funzioni

La CPO, per i l perseguimento delle sue funzioni e per l'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 6, comma 3, L.R. 16/1990, periodicamente richiede al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale l'invio delle proposte legislative e degli atti amministrativi all'esame dei predetti organi.

 

ART.4

Insediamento

La CPO deve essere insediata nel termine di 60 giorni dopo la nomina delle sue componenti ad opera dell'organo competente.

Entro tale periodo le componenti, avvertite della nomina con lettera raccomandata, devono produrre la documentazione richiesta dall'organo competente che predispone il decreto di nomina a firma del Presidente della Giunta regionale.

Il rispetto di tale adempimento da parte della maggioranza delle componenti è condizione sufficiente per l'insediamento della CPO.

Nella prima riunione, il Presidente del Consiglio Regionale insedia la Commissione e chiama la componente più anziana d'età a presiedere i lavori ai fini della elezione della Presidente e delle due Vicepresidenti.

ART. 5

Elezione dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dalla Presidente e dalle due Vicepresidenti.

L'elezione della Presidente e delle due Vicepresidenti avviene nel corso della prima seduta ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/1990, con votazioni separate ed a scrutinio segreto.

Risulta eletta Presidente la componente che ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta delle componenti della CPO, aventi diritto di voto.

Per l'elezione delle due Vicepresidenti ciascuna componente esprime una sola preferenza; risultano elette le due componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. La Vicepresidente più suffragata riveste il ruolo di vicaria.

 

ART. 6

Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza:

- Cura l'attuazione delle iniziative decise dalla CPO per il raggiungimento dei fini istituzionali previsti dalla L.R. n. 16/1990;  

- Coordina l'attività dei gruppi di lavoro;

- Assicura i rapporti con gli organi della regione, nonché con gli organismi regionali, oltre che con enti pubblici e/o privati e le associazioni;

- Assume, in caso di urgenza, la decisioni di competenza della CPO e le sottopone alla ratifica della Commissione nella prima seduta successiva;  

- Definisce l'ordine del giorno delle convocazioni, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nelle sedute precedenti.

L'Ufficio di Presidenza assume le sue decisioni a maggioranza.

 

ART. 7

Attribuzioni della Presidente

La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede, coordinandone l’attività.

La Presidente designa di volta in volta la Vicepresidente che la deve sostituire in caso di assenza o impedimento ed affida compiti ed incarichi temporanei alle singole componenti della CPO in relazione alle particolari competenze delle stesse.

La Presidente concede il patrocinio morale e quello economico, previa delibera della commissione, agli eventi cui partecipano le singole componenti della CPO.

 

ART. 8

Convocazione

La Commissione si riunisce di norma almeno una volta al mese, ed è convocata con comunicazione contenente l'ordine del giorno dei lavori inviata al domicilio delle sue componenti a mezzo email.

L'invio della comunicazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Entro gli stessi termini è inviato, sempre per posta elettronica, I’eventuale materiale relativo agli argomenti da trattare.

La convocazione deve contenere, a pena di nullità della stessa, l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione del giorno, ora e luogo della seduta.

Ove la componente abbia giustificati motivi per non presenziare alla seduta della Commissione, deve darne comunicazione, in risposta alla email ricevuta contenente la convocazione, entro 24 ore prima della seduta stessa.

Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la maggioranza assoluta delle sue componenti; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto delle sue componenti.

La convocazione della Commissione, nelle medesime modalità innanzi previste, può essere richiesta in via straordinaria da un quinto dei suoi componenti, in tal caso la richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno.

 

ART. 9

Validità delle decisioni

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza delle presenti ed a voto palese. Sulle questioni riguardanti persone e sugli argomenti all'ordine del giorno per i quali venga chiesto dalla metà più una delle componenti, la Commissione può decidere di procedere con voto segreto.

È richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per le seguenti votazioni:

  • Modifiche al presente regolamento;
  • Proposta relativa al Collegio per le pari opportunità.

 

ART. 10

Verbale delle riunioni

Il verbale delle riunioni della CPO viene redatto dal segretario/a e deve comunque riportare la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, la sintesi della discussione, I’esito delle votazioni, le motivazioni nonché le dichiarazioni testuali, qualora gli intervenuti richiedano siano espressamente riportate. Il verbale è sottoscritto dal segretario e dalla Presidente.

Il verbale è sottoposto all'approvazione nella successiva seduta. La proposta di verbale va comunicato almeno tre giorni prima della seduta. Se nessuna componente della Commissione pone osservazioni al verbale, esso si intende approvato. Le eventuali osservazioni o richieste di integrazione e/o modificazioni al contenuto del verbale, da fare pervenire al segretario entro tre giorni prima della seduta, sono sottoposte dalla Presidente all'approvazione della Commissione.

 

ART. 11

Gruppi di lavoro

La CPO articola la propria attività anche tramite gruppi di lavoro su specifici progetti o attività, per i quali può avvalersi temporaneamente di esperti esterni proposti ed approvati dalla Commissione.

I gruppi di lavoro sono istituiti in seno alla Commissione che, in assemblea, ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Sono composti da almeno cinque componenti. Ogni gruppo individua al suo interno una coordinatrice che tiene i rapporti con l'Ufficio di Presidenza.

 

ART. 12

Dimissioni e decadenza

La qualifica di componente della CPO si perde per rinuncia, dimissioni o decadenza. Quest'ultima ipotesi si verifica nel caso di perdita di requisiti previsti per legge o per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione.

La decadenza opera di diritto; la Commissione ne prende atto e, attraverso la sua Presidente, ne dà comunicazione al Consiglio Regionale ed all'organismo di appartenenza, che provvederà ad una nuova designazione.

La medesima procedura di sostituzione avviene in caso di dimissioni comunicate per iscritto o a verbale durante la seduta.

 

ART. 13

Indennità e compensi

Alle componenti della CPO spetta per ogni seduta a cui hanno partecipato il trattamento previsto dall'art. 4 della L.R. n. 45/1981, rivalutato secondo gli indici Istat.

 

ART. 14

Norme finanziarie e impegno di spesa

Alla CPO è assegnato un fondo annuale, da quantificare sulla base della programmazione, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento e dalla L.R. n. 16/1990.

 

ART. 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza immediata dalla data di approvazione da parte della CPO, e ne viene data comunicazione al Presidente del Consiglio.

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla L.R. n.16/1990 e successiva delibera di Giunta regionale n. 224 del 28/2/2006.